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D2. E’CHIARA LA NORMATIVA CHE REGOLAMENTA LA PROFESSIONE
DI PSICOLOGO E LE ATTIVITA’PSICOLOGICHE NELL’AMBITO DEL
SERVIZIO SANITARIO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
R2. La ricerca NIR relativamente alla normativa statale e regionale senza limiti temporali
con le stesse parole chiave sopra esposte ha prodotto i seguenti risultati:
VOCE N° ATTI RISULTATI
DECRETO DPCM DPR DL DM DL LEGGE
PSICOLOGIA 221 0 33 13 6 3 132
PSICOLOGO 517 2 12 4 1 14 149
PROFESSIONE PSICOLOGO 485 0 8 3 0 2 14
PSICOLOGICO 61 2 99 4 3 0 141
PROBLEMI PSICOLOGICI 28 0 10 1 2 0 23
PRESTAZIONI PSICOLOGICHE 13 0 8 0 0 1 32
PRESTAZIONI PSICOLOGICHE Ssn 1 0 0 0 0 0 0
SERVIZI DI PSICOLOGIA Ssn 111 0 24 9 4 2 103
La ricerca effettuata non ha la prerogativa di entrare nello specifico degli atti, vuole evi-
denziare come i richiami alla Psicologia, alla professione di psicologo, alle problematiche
ed alle prestazioni correlate siano numerosi e dispersi in molti ambiti giurisdizionali. La
lettura mette in luce come gli atti non sempre siano coerenti tra di loro e facciano riferi-
menti generici alla “Psicologia e relativa professionalità” tanto che si sono ritrovate 220
Sentenze del Consiglio di Stato e 16 delle Corte Costituzionale inerenti il contenzioso
concorsuale e/o abuso della professione di psicologo e di ambiti applicativi.
La legge L 56/89, l’unica che regolamenta la professione di psicologo, non sembra
essere la norma di riferimento per gli indirizzi applicativi della disciplina psicologica
se non nelle sentenze di contenzioso.
D3. CHI E’LO PSICOLOGO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE?
R3. LEGGE 56/89
ART. 1. (DEFINIZIONE DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO)
1. LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO COMPRENDE L’USO DEGLI STRUMENTI
CONOSCITIVI E DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE, LA DIAGNOSI, LE
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