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Tale definizione è omnicomprensiva, volta a rispecchiare una realtà clinica dove si riscon-
tra una compresenza di diverse forme di maltrattamento, e funzionale ad un’unitarietà di
approccio sul piano metodologico e clinico.
Le situazioni di pregiudizio in età evolutiva comprese all’interno della definizione sopra
citata possono essere così categorizzate:
1. Abuso fisico: Il genitore o le persone che si prendono cura del bambino eseguono,
permettono che si eseguano o mettono il bambino in condizioni di subire lesioni fisi-
che.
2. Maltrattamento psicologico: Il bambino viene svalutato, umiliato, denigrato, sottopo-
sto a sevizie psicologiche in modo continuato e duraturo nel tempo attraverso frasi o
comportamenti. All’interno del maltrattamento psicologico è evidenziabile una condi-
zione clinica denominata patologia delle cure.
3. Patologia delle cure, si evidenziano tre sottotipi:
- Incuria: le cure risultano carenti rispetto ai bisogni fisici e psicologici propri del
momento evolutivo del bambino.
- Discuria: le cure sono distorte e inadeguate rispetto all’età del bambino, vi possono
essere richieste di prestazioni superiori per l’età/possibilità o può essere messo in atto
un accudimento adatto a bambini più piccoli, o risulta evidente l’iperprotettività.
- Ipercuria: la cura è eccessiva per lo stato fisico del bambino caratterizzata da
un’inadeguata e dannosa medicalizzazione. Si rintracciano tre fondamentali forme
di ipercura:
• Medical Shopping
• Chemical Abuse
• Sindrome di Munchausen per procura
4. Abuso sessuale: può essere definito come il coinvolgimento di soggetti immaturi e
dipendenti in attività sessuali, con assenza di completa consapevolezza e possibilità di
scelta, in violazione dei tabù familiari o delle differenze generazionali ad opera di un
componente della famiglia del bambino, di conoscenti, di estranei. Può essere suddivi-
so nelle seguenti tipologie:
• Abuso sessuale manifesto
• Abuso sessuale mascherato (pratiche genitali inconsuete, abuso assistito)
• Pseudoabuso (falsi positivi).
Con l’entrata in vigore della legge 66 del 1996, l’abuso sessuale abbandona la dici-
tura di reato contro la moralità pubblica e il buon costume e diventa reato contro la
persona. La legislazione italiana precisa i termini dei reati compiuti contro i minori,
aggravando le pene qualora tali reati siano compiuti verso minori di 16 anni da parte di
un ascendente, genitore anche adottivo, tutore. Ulteriori aggravi di pena sono previsti
se i reati sono compiuti contro minori di anni 10. La legge ritiene lesivo della libertà
sessuale ogni approccio sessuale perpetrato nei confronti di un minore, considerando
il rapporto abusante minore impari da un punto di vista psicologico, generazionale e
funzionale. L’articolo 609 del C.P.P. attualmente vigente ritiene colpevole di reato di
violenza sessuale “chiunque con violenza o minaccia o mediante l’abuso di autorità
costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali approfittando delle condizioni di
inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momento del fatto, o trae in ingan-
no la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad un’altra persona.”
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