Nuovo
statuto SIPSOT
(Approvato dallAssemblea
il 7 Marzo 2018 - secondo Legge Gelli)
NB: in neretto ulteriori modifiche da apportare in Assemblea Straordinaria, ai fine del perfezionamento della procedura di accreditamento ministeriale
SOCIETA' ITALIANA DI PSICOLOGIA DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI - SIPSOT
Articolo 1 - (Finalità e scopi)
a) La Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali(SIPSOT)è una associazione scientifica che, ai sensi del D.M. Salute 2 Agosto 2017, non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale, non ha pertanto tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati ed ha esclusivamente scopi volti alla promozione di attività di ricerca e di studio per il miglioramento e lo sviluppo dell'intervento psicologico e psicoterapeutico (L. 56/89) svolto nelle strutture di Psicologia ospedaliere e socio-sanitarie delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Sanitarie Locali e di altre strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, convenzionate o autorizzate.
La stessa si impone di non svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
Nel perseguimento dei propri scopi e nello svolgimento di tutte le attività statutarie, l'Associazione e i suoi legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Tale Associazione nel prosieguo dell'atto potrà, per brevità, essere denominata Società.
b) Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione promuove ed incoraggia iniziative di studio e di ricerca per l'elaborazione e la diffusione di modelli scientifici di intervento psicologico negli ambiti:
- della salute mentale;
- delle malattie acute, croniche e invalidanti;
- dell'assistenza familiare;
- dell'affettività e della sessualità;
- del materno-infantile;
- dell'handicap;
- della terza età;
- dell'adolescenza;
- delle dipendenze;
- della prevenzione e promozione della salute;
- dell'organizzazione;
- della formazione professionale e scientifica degli psicologi e dei tirocinanti (ex DM 239/92);
- della didattica e formazione psicologica del personale;
- dell'indagine epidemiologica sui fattori del disagio psicologico;
- degli indicatori di qualità dell'attività psicologica;
- del miglioramento continuo della qualità;
- delle pubbliche relazioni istituzionali;
- della programmazione strategica istituzionale;
- di altri eventuali ambiti della psicologia nelle strutture sanitarie.
c) La Società promuove iniziative di studio e di ricerca atte ad individuare nuove eventuali specializzazioni in uno o più dei suddetti ambiti e modelli originali tecnici ed organizzativi.
d) La Società, per la realizzazione dei suoi fini, coopera con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie ed altri Organismi ed Istituzioni sanitarie pubbliche, con istituzioni scientifiche, accademiche, sociali, politiche, amministrative e professionali che operano in ambito nazionale ed internazionale.
e) La Società si propone di raggiungere i suoi fini mediante:
- l'organizzazione di Seminari e Giornate di Studio, Convegni e Congressi;
- la pubblicazione di una rivista ed altre iniziative editoriali anche online;
- la promozione di attività di formazione di ricerca;
- la promozione di trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate a rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
- l'elaborazione di Linee-Guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, le altre Società Scientifiche di Psicologia e non, altre Istituzioni;
- la realizzazione di attività di aggiornamento professionale e di formazione rivolta agli associati con programmi di attività formativa, anche con crediti ECM (Educazione Continua in Medicina);
- ed ogni altra utile iniziativa atta a realizzare i fini associativi.
Articolo 2 - (Sede)
L'Associazione ha la sua sede legale presso il luogo di residenza del Presidente pro-tempore ed attualmente a Verona (VR), in Via Selva n.13.
Articolo 3 - (Durata)
L'Associazione ha durata illimitata.
L'anno sociale inizia con l'1 Gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno.
Articolo 4 - (Patrimonio)
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative e dagli altri cespiti di finanziamento di cui all'art.11.
Articolo 5 — (Associati)
Si può essere iscritti alla SIPSOT in qualità di:
- Associati Fondatori, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Sono associati fondatori i sottoscrittori dello statuto originario.
- Associati Effettivi, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Possono essere associati effettivi gli iscritti all'Albo e all'Ordine degli Psicologi che ne facciano richiesta scritta al Presidente della SIPSOT, che operino nelle diverse strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Ospedaliere, USL, Universitarie, Strutture Pubbliche o Private accreditate, convenzionate o autorizzate o in regime di libera professione).
- Associati Onorari, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Possono essere associati onorari insigni studiosi italiani o stranieri ovvero personalità che si siano particolarmente distinte nel campo della teoresi e/o della pratica professionale relativa alle attività ed alle strutture descritte all'art.1.
- Associati Aderenti, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Possono essere associati aderenti i tirocinanti, che stiano svolgendo il tirocinio professionalizzante per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo.
L'ammissione di qualsivoglia associato è comunque subordinata alla deliberazione del Consiglio Direttivo.
Sono comunque ammessi quali associati esclusivamente gli appartenenti alle specifiche categorie professionali ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la presente associazione rappresenta.
Articolo 6 — (Commissioni)
In seno all'Associazione possono essere costituite Commissioni, nominate dal Consiglio Direttivo, per il coordinamento delle attività nelle varie aree di intervento di cui all'art.1, sia nell'ambito ospedaliero che nell'ambito territoriale, con referenti distinti ed esperti nei rispettivi ambiti.
Articolo 7 - (Sezioni Regionali ed interregionali)
Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituite sezioni regionali o interregionali della SIPSOT.
Le sezioni regionali e/o interregionali operano nel rispetto del presente statuto e del regolamento.
Articolo 8 — (Organi)
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo con il suo Presidente;
- il Comitato Scientifico.
La retribuzione delle cariche sociali è espressamente esclusa e gli eletti alle cariche medesime devono presentare, annualmente, una dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, nei confronti degli scopi e delle finalità dell'Associazione.
Tutti coloro che ricoprono una carica istituzionale all'interno dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dalla medesima Associazione.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato stesso.
a) L'Assemblea degli Associati.
L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l'organo consultivo e deliberativo. Soltanto gli associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto, anche per delega, e ad ogni associato spetta un singolo voto, così come ogni associato può recare la delega al voto di un solo associato.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, anche attraverso posta elettronica, a ciascun associato almeno 10(dieci) giorni prima dell'adunanza e può riunirsi in occasione del Congresso Nazionale e, comunque, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, in sessione ordinaria.
Sessioni straordinarie possono essere richieste dal Presidente o da almeno due quinti dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati e con la presenza di almeno la metà degli stessi. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Per le modifiche dello statuto è comunque richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprese le deleghe.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
b) Il Consiglio Direttivo, che è l'organo dirigenziale dell'Associazione, al quale spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della stessa, sia nei settori di cui all'art.1 che in quelli patrimoniali e finanziari, è eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto ed è composto da 5 a 9 consiglieri; lo stesso elegge al proprio interno un presidente ed un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. In prima applicazione il Consiglio Direttivo è costituito dagli associati fondatori che durano in carica 3(tre) anni.
I membri del Consiglio Direttivo hanno uguale diritto di voto, durano in carica tre anni a partire dalla data dell'assemblea che li ha nominati e sono rieleggibili.
Annualmente il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico-finanziario(bilancio) che viene, nei termini di legge e con le modalità da questa ultima consentite, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
Ai Membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'opera prestata: tuttavia, in considerazione dell'onerosità della partecipazione (distanza, impegno ecc.) il Consiglio Direttivo può concedere un rimborso di spese sostenute e documentate.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su iniziativa scritta di almeno tre consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza, spedito per via telematica o, comunque, attraverso l'utilizzo di tecniche idonee a comprovare l'avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima della data fissata, ridotti a tre in caso di urgenza. In mancanza di tali formalità, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Questo ultimo è il rappresentante legale dell'Associazione, convoca l'assemblea e ne stabilisce l'ordine del giorno.
c) Il Comitato Scientifico è costituito da massimo quattro componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra associati che si siano particolarmente distinti per la loro attività nei campi di cui alle lettere a) e b) dell'art.1 del presente statuto. I componenti sono nominati a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile. Se uno o più dei membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un sostituto che durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario.
Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza, e verifica e controlla la qualità delle suddette attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, il tutto da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato Scientifico è convocato dal suo presidente almeno dieci giorni prima della riunione, ridotti a tre in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica.
Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in mancanza delle formalità relative alla convocazione le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di tutti gli associati componenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente del Comitato Scientifico.
Articolo 9 — (Congresso)
La Società si raduna a Congresso almeno una volta ogni tre anni.
Articolo 10 — (Pubblicazioni e partecipazione)
L'Associazione cura la pubblicazione delle notizie relative alla sua attività anche tramite un'apposita sezione del sito internet ed eventualmente mediante newsletter.
La SIPSOT promuove la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente nonché alla gestione dell'associazione come elettorato attivo e passivo.
Le attività promosse dall'associazione, i bilanci annuali predisposti ed i documenti prodotti sono condivisi con trasparenza con tutti gli associati mediante gli ausili mediatici disponibili, aggiornati costantemente(website, newsletter). Gli associati sono, altresì, tenuti a prendere visione dei contenuti proposti.
Articolo 11 — (Quote associative ed esercizio finanziario)
Ogni associato si impegna a versare con modalità tracciabili la quota annuale che viene determinata dall'Assemblea. Il versamento della quota da diritto agli Atti congressuali, alla Rivista e ad ogni altra eventuale pubblicazione periodica della Associazione.
Il mancato versamento della quota associativa per oltre tre anni consecutivi è motivo di cancellazione dall'Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo.
Oltre alle quote associative possono essere consentiti altri eventuali cespiti di finanziamento costituiti da contributi volontari di associati, dello Stato, di Enti vari, o da oblazioni private, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
E' escluso l'esercizio di attività imprenditoriali o di partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione.
Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili neppure mortis causa e non sono rimborsabili e rivalutabili.
L'esercizio finanziario decorre dall'1 Gennaio per chiudersi al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso.
Il Bilancio consuntivo dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, deve essere trascritto nel libro dei Bilanci.
I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere pubblicati nel sito internet dell'Associazione unitamente all'elenco degli incarichi retribuiti conferiti dall'Associazione nell'esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo.
Gli utili e gli avanzi di gestione vanno ad incrementare il Patrimonio dell'Associazione che deve essere impiegato esclusivamente per gli scopi associativi di cui all'art.1 del presente Statuto, con i seguenti vincoli:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado nonché alle società o associazioni da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto.
Articolo 12 — (Scioglimento)
L'Associazione è per sua natura perpetua. Tuttavia, potrà essere sciolta per decisione dell'Assemblea con la maggioranza qualificata di cui alla lettera a) dell'articolo 8. In tal caso il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad Istituzioni o Enti che perseguono obiettivi simili a quelli della SIPSOT.
Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.
Articolo 13 — (Regolamento)
Nel Regolamento sono definiti con apposite disposizioni i criteri dettagliati di applicazione delle norme statutarie e di regolamentazione della prassi della vita associativa, alle quali espressamente rimanda.
I criteri dettagliati di applicazione delle norme statutarie, la cui esigenza nascerà nella prassi della vita associativa, saranno definiti da disposizioni di Regolamento.
Questo ultimo è adottato e via via modificato dal Consiglio Direttivo.
Tanto le disposizioni regolamentari quanto gli atti di indirizzo via via adottati dal Consiglio Direttivo hanno valore vincolante per i singoli associati e per i diversi organi centrali e periferici dell'Associazione.
L'inosservanza dello Statuto, del Regolamento e degli atti di indirizzo del Consiglio Direttivo saranno deferiti alla decisione inappellabile dell'Assemblea degli Associati. Anche eventuali dissidi tra associati e aspiranti associati ed il Consiglio Direttivo saranno sottoposti alla inappellabile decisione dell'Assemblea.
Articolo 14 - (Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di associazione nonché le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 2 Agosto 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.186 del 20 Agosto 2017.